Avvertenza: 
    Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero
della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione  delle  leggi,  sull'emanazione  dei
decreti  del  Presidente  della  Repubblica  e  sulle   pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo  testo
unico, al solo fine di facilitare la lettura sia  delle  disposizioni
del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate  dalla  legge
di conversione, che di quelle modificate o  richiamate  nel  decreto,
trascritte nelle note. Restano  invariati  il  valore  e  l'efficacia
degli atti legislativi qui riportati. 
    Le modifiche apportate dalla legge di conversione  sono  stampate
con caratteri corsivi. 
    Tali modifiche sono riportate in video tra i segni (( ... )). 
    A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400
(Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della  Presidenza
del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate  dalla  legge  di
conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della  sua
pubblicazione. 
 
                               Art. 1 
 
Disposizioni in materia di integrazioni salariali  ordinarie  per  le
  imprese del settore edile, lapideo e delle scavazioni  in  caso  di
  eccezionale emergenza climatica 
 
  1. Al  fine  di  fronteggiare  eccezionali  situazioni  climatiche,
comprese quelle relative a straordinarie ondate di calore, nelle more
della definizione di nuove misure emergenziali, per le sospensioni  o
riduzioni dell'attivita' lavorativa effettuate  nel  periodo  dal  1°
luglio 2023 al 31 dicembre 2023, le  disposizioni  dell'articolo  12,
commi 2 e 3, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n.  148,  non
trovano applicazione relativamente  agli  interventi  determinati  da
eventi oggettivamente non evitabili richiesti anche dalle imprese  di
cui all'((articolo 10, comma 1, lettere m), n) e o) )), del  medesimo
decreto.  A  carico  delle  imprese   che   presentano   domanda   di
integrazione salariale ai sensi del presente articolo non si  applica
il  contributo  addizionale  di  cui  all'articolo  5   del   decreto
legislativo 14 settembre 2015, n. 148. 
  2. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati  in  8,6  milioni  di
euro per l'anno 2023, si provvede mediante  corrispondente  riduzione
del Fondo sociale per occupazione e formazione  di  cui  all'articolo
18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n.  185,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta l'articolo 12, commi 2 e 3,  e  l'articolo
          5, del decreto  legislativo  14  settembre  2015,  n.  148,
          recante «Disposizioni per il riordino  della  normativa  in
          materia di ammortizzatori sociali in costanza  di  rapporto
          di lavoro, in attuazione della legge 10 dicembre  2014,  n.
          183»: 
                «Art. 12 (Durata). - Omissis. 
                2. Qualora l'impresa abbia  fruito  di  52  settimane
          consecutive di integrazione salariale ordinaria, una  nuova
          domanda  puo'  essere  proposta  per  la  medesima   unita'
          produttiva per la quale l'integrazione e'  stata  concessa,
          solo quando sia trascorso un periodo di almeno 52 settimane
          di normale attivita' lavorativa. 
                3. L'integrazione salariale ordinaria relativa a piu'
          periodi non consecutivi non puo' superare  complessivamente
          la durata di 52 settimane in un biennio mobile. 
                Omissis.» 
                «Art. 5 (Contribuzione addizionale). -  1.  A  carico
          delle  imprese  che  presentano  domanda  di   integrazione
          salariale e' stabilito un contributo addizionale, in misura
          pari a: 
                  a) 9  per  cento  della  retribuzione  globale  che
          sarebbe spettata al lavoratore per le  ore  di  lavoro  non
          prestate,  relativamente   ai   periodi   di   integrazione
          salariale ordinaria o straordinaria fruiti  all'interno  di
          uno o piu' interventi concessi sino a un limite complessivo
          di 52 settimane in un quinquennio mobile; 
                  b) 12 per cento oltre il limite di cui alla lettera
          a) e sino a 104 settimane in un quinquennio mobile; 
                  c) 15 per cento oltre il limite di cui alla lettera
          b), in un quinquennio mobile. 
                1-bis. Le imprese del settore della fabbricazione  di
          elettrodomestici, con  un  organico  superiore  alle  4.000
          unita'  e  con  unita'  produttive  site   nel   territorio
          nazionale,  di  cui  almeno  una  in   un'area   di   crisi
          industriale complessa riconosciuta ai  sensi  dell'articolo
          27 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con
          modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, le quali,
          al  fine  di  mantenere  la  produzione  esistente  con  la
          stabilita' dei  livelli  occupazionali,  abbiano  stipulato
          contratti di solidarieta', ai sensi dell'articolo 21, comma
          1, lettera c), che prevedono nell'anno  2019  la  riduzione
          concordata dell'orario di lavoro di durata non inferiore  a
          quindici mesi, sono esonerate dalla contribuzione di cui al
          comma 1. L'esonero e' autorizzato dal Ministero del  lavoro
          e delle politiche sociali, previo accordo  governativo  tra
          l'impresa e le organizzazioni sindacali dei  lavoratori  in
          cui vengono definiti gli impegni  aziendali  relativi  alla
          continuita'  produttiva  e  al  mantenimento  stabile   dei
          livelli occupazionali. L'accordo e' stipulato entro  e  non
          oltre sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
          presente disposizione, decorsi i  quali  si  intendono  non
          piu' presenti i predetti impegni  aziendali.  Il  beneficio
          contributivo di cui al presente comma e'  riconosciuto  nel
          limite di spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2019 e  di
          6,9 milioni di euro per  l'anno  2020.  Qualora  nel  corso
          della  procedura  di   stipula   dell'accordo   emerga   il
          verificarsi  di  scostamenti,  anche  in  via  prospettica,
          rispetto al predetto limite  di  spesa,  il  Ministero  del
          lavoro e delle politiche sociali non  puo'  procedere  alla
          sottoscrizione dell'accordo governativo e  conseguentemente
          non puo' prendere in considerazione  ulteriori  domande  di
          accesso ai  benefici  di  cui  al  presente  comma.  L'INPS
          provvede al monitoraggio del rispetto del limite  di  spesa
          con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili
          a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori  oneri  per
          la finanza pubblica, fornendo i risultati dell'attivita' di
          monitoraggio al Ministero  del  lavoro  e  delle  politiche
          sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. 
                1-ter. A decorrere dal 1° gennaio 2025, a favore  dei
          datori di lavoro che non abbiano fruito di  trattamenti  di
          integrazione  salariale  per   almeno   ventiquattro   mesi
          successivi al termine dell'ultimo periodo di fruizione  del
          trattamento  e'  stabilita  una  contribuzione  addizionale
          ridotta, in misura pari: 
                  a) al 6 per cento della  retribuzione  globale  che
          sarebbe spettata al lavoratore per le  ore  di  lavoro  non
          prestate,  relativamente   ai   periodi   di   integrazione
          salariale ordinaria o straordinaria fruiti  all'interno  di
          uno o piu' interventi concessi sino a un limite complessivo
          di 52 settimane in un quinquennio mobile; 
                  b) al 9 per cento  oltre  il  limite  di  cui  alla
          lettera a)  e  sino  a  104  settimane  in  un  quinquennio
          mobile.». 
              - Si riporta all'articolo 18, comma 1, lettera a),  del
          decreto-legge 29 novembre 2008,  n.  185,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, recante «Misure
          urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro,  occupazione  e
          impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il  quadro
          strategico nazionale»: 
                «Art.  18  (Ferma  la   distribuzione   territoriale,
          riassegnazione delle risorse per formazione ed  occupazione
          e per interventi infrastrutturali). - 1. In  considerazione
          della eccezionale crisi economica  internazionale  e  della
          conseguente necessita' della riprogrammazione nell'utilizzo
          delle risorse disponibili, fermi i criteri di  ripartizione
          territoriale e  le  competenze  regionali,  nonche'  quanto
          previsto ai sensi degli articoli 6-quater e 6-quinques  del
          decreto-legge 25  giugno  2008,  n.  112,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, il  CIPE,
          su  proposta  del  Ministro  dello  sviluppo  economico  di
          concerto con il Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,
          nonche'  con  il  Ministro  delle  infrastrutture   e   dei
          trasporti per quanto attiene alla lettera b),  in  coerenza
          con gli indirizzi assunti in sede europea, entro 30  giorni
          dalla data di  entrata  in  vigore  del  presente  decreto,
          assegna una quota delle risorse nazionali  disponibili  del
          Fondo aree sottoutilizzate: 
                  a) al Fondo sociale per occupazione  e  formazione,
          che e' istituito nello stato di  previsione  del  Ministero
          del lavoro, della salute  e  delle  politiche  sociali  nel
          quale  affluiscono  anche  le   risorse   del   Fondo   per
          l'occupazione, nonche' le  risorse  comunque  destinate  al
          finanziamento  degli  ammortizzatori  sociali  concessi  in
          deroga alla normativa vigente e  quelle  destinate  in  via
          ordinaria dal CIPE alla formazione; 
                  Omissis.».